La figura dell’energy manager è fondamentale per supportare le imprese nell’attuare politiche di riduzione dei consumi energetici e nell’utilizzare in maniera efficiente l’energia in tutte le fasi, dalla produzione alla gestione dei consumi.

 

La nomina dell’energy manager (tecnico responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’energia), è obbligatoria per realtà industriali caratterizzate da consumi superiori a 10.000 tep/anno e per realtà dei settori civile, terziario e trasporti che presentino consumi superiori a 1.000 tep/anno.

 

Secondo l’art. 19 della legge 10/91, l’energy manager deve essere nominato da ciascuna azienda obbligata ogni anno il 30 aprile, comunicando la nomina a FIRE (Federazione Italiana per l’uso Razionale dell’Energia).

 

L’omissione o il ritardo nella nomina comporta il pagamento di una sanzione amministrativa ai sensi dell’Art. 132 (l) – Comma 8 – del D.P.R. 6 giugno 2001, n°380, ovvero:

 

“L’inosservanza, della disposizione che impone la nomina, ai sensi dell’articolo 19 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, del tecnico responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’energia, è punita con la sanzione amministrativa non inferiore a 5.164 euro e non superiore a 51.645 euro.”

 

Per questo motivo è opportuno individuare professionisti per il ruolo di energy manager.

 

G.M.T. S.p.A. offre alle aziende obbligate supporto per la nomina dell’energy manager e la sua gestione burocratica da inviare a FIRE entro il 30 aprile